Art. 6 Commissione esaminatrice Con successivo provvedimento del direttore generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali sara' nominata la commissione esaminatrice composta da tre esperti nelle materie oggetto del concorso secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilita', prevenzione del fenomeno della corruzione e pari opportunita' previste dagli articoli 35, 35-bis e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Presidente e i membri della commissione potranno essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non piu' di quattro anni dalla data di pubblicazione del presente bando. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della terza area funzionale in servizio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti di comprovata esperienza nella lingua inglese e nell'informatica. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali. La commissione esaminatrice potra' svolgere i propri lavori in modalita' telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.