Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
    Le prove del concorso consistono in una prova scritta a contenuto
teorico-pratico e in una prova orale. 
    Le prove sono valutate in centesimi e si intendono  superate  con
un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 
    Alla prova orale sono ammessi i candidati che  avranno  riportato
nella prova scritta una votazione minima di 70/100. 
    I candidati ammessi alla prova orale sono avvertiti almeno  venti
giorni prima della data fissata per sostenere  le  prove  stesse.  Ai
medesimi e' contemporaneamente comunicato  il  voto  riportato  nella
prova scritta. 
    La votazione complessiva e'  determinata  dalla  somma  dei  voti
riportati nella prova scritta e nella prova orale. 
    Eventuali  indicazioni  specifiche  in  ordine  alle  prove  sono
definite dalla commissione esaminatrice e  comunicate  attraverso  il
sito internet del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali.