Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La commissione esaminatrice, nominata con decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile  e'  presieduta   da   un   dirigente   generale   del
Dipartimento, e' composta da un numero di  componenti  esperti  nelle
materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, di  cui
almeno due professori  universitari,  e  da  un  segretario.  Con  il
medesimo decreto e'  nominato,  per  ciascun  componente,  un  membro
supplente, per le ipotesi di assenza  o  impedimento  del  componente
effettivo. Per le prove di lingua  straniera  e  di  informatica,  il
giudizio  e'  espresso  dalla  commissione  con  l'integrazione,  ove
occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso  e
di un esperto di informatica. Ove non sia  disponibile  personale  in
servizio nel  Dipartimento,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
    Le funzioni  di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli  dell'amministrazione  civile   dell'interno   di   equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento.