Art. 8 Prove di esame Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. Le prove scritte consistono nella stesura di un elaborato senza l'ausilio di strumenti informatici. La prima prova scritta verte su patologia speciale medica, con correlati aspetti di medicina legale e del lavoro; la seconda prova scritta verte su un caso pratico, a scelta del candidato, tra tre casi clinici prospettati dalla commissione. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte. una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie: a) traumatologia e medicina di urgenza; b) semeiotica medica e chirurgica; c) igiene, medicina preventiva e salute pubblica; d) medicina legale e delle assicurazioni; e) norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; f) medicina del lavoro; g) elementi di oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, neuropsichiatria, psicologia sociale e del lavoro; h) elementi di medicina delle grandi emergenze e delle catastrofi; i) elementi di medicina dello sport; j) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).