Art. 8 
 
                           Prove di esame 
 
    Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e  da  una
prova orale. 
    Le prove scritte consistono nella stesura di un  elaborato  senza
l'ausilio di strumenti informatici. 
    La prima prova scritta verte su patologia  speciale  medica,  con
correlati aspetti di medicina legale e del lavoro; la  seconda  prova
scritta verte su un caso pratico, a scelta  del  candidato,  tra  tre
casi clinici prospettati dalla commissione. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano  riportato
nelle  prove  scritte.  una   votazione   non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
    La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, sulle seguenti materie: 
      a) traumatologia e medicina di urgenza; 
      b) semeiotica medica e chirurgica; 
      c) igiene, medicina preventiva e salute pubblica; 
      d) medicina legale e delle assicurazioni; 
      e) norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
      f) medicina del lavoro; 
      g) elementi  di  oculistica,  otorinolaringoiatria,  ortopedia,
neuropsichiatria, psicologia sociale e del lavoro; 
      h)  elementi  di  medicina  delle  grandi  emergenze  e   delle
catastrofi; 
      i) elementi di medicina dello sport; 
      j) ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con  particolare
riguardo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico
e della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. 
    Nell'ambito della prova orale e' accertata  la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della  domanda  tra  inglese,  francese,  spagnolo  e  tedesco  e  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
    La prova orale si intende superata se il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).