IL DIRETTORE GENERALE 
                    del personale e delle risorse 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante  il  Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  Testo   unico   delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   polizia   di   Stato,   alla   polizia
penitenziaria e al Corpo forestale  dello  Stato»  e  in  particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale delle forze di polizia»; 
    Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo  di
polizia penitenziaria e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare,  l'art.
35, comma 6, circa le  qualita'  morali  e  di  condotta  che  devono
possedere  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale di polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e,  in  particolare,
l'art. 5 recante misure per il «Rafforzamento dell'impegno  a  favore
dell'equilibrio di genere»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4  aprile  2012,  n.
35, e, in particolare, l'art. 8 concernente  l'invio,  esclusivamente
per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95»; 
    Visto il decreto legislativo 21  maggio  2000,  n.  146,  recante
«Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28  luglio
1999, n. 266»; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.  36,  recante
«Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto  2019,  n.  86,  recante
riordino e riforma delle disposizioni in  materia  di  enti  sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in
particolare, l'art. 43,  comma  1,  concernente  l'istituzione  della
«Sezione  paralimpica  Fiamme   azzurre»   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria e i commi 3 e 4  che  prevedono  che  con  decreto  del
Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti e le modalita' di
accesso nonche' i requisiti di idoneita' psicofisica e  il  reimpiego
per il personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2021, n.
212, recante «Regolamento relativo ai requisiti e alle  modalita'  di
accesso nonche' ai requisiti di idoneita' psicofisica per gli  atleti
paralimpici alla "Sezione paralimpica Fiamme azzurre"  del  Corpo  di
polizia penitenziaria e al reimpiego del personale  non  piu'  idoneo
all'attivita' sportiva paralimpica»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  2002,
n.  132,  concernente   il   «regolamento   recante   modalita'   per
l'assunzione di atleti nei  gruppi  sportivi  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria»; 
    Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, e, in particolare, l'art.
28, secondo cui «Per particolari  discipline  sportive  indicate  dal
bando di  concorso,  i  limiti  minimo  e  massimo  di  eta'  per  il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di  polizia
e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco   sono   fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; 
    Visto l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,  secondo  cui  «le  disposizioni
previste dal medesimo regolamento non  trovano  applicazione  per  le
procedure di reclutamento e per  l'accesso  ai  ruoli  del  personale
militare delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare e civile e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  da
destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori»; 
    Visto l'art. 6, comma 2, del sopracitato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 207/2015, nel quale e' disposto che «non e'  piu'
applicabile, altresi', nessuna disposizione di natura regolamentare o
amministrativa,  che  preveda  limiti  di  altezza  in   materia   di
reclutamenti del personale  delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco»; 
    Visto l'art. 43, comma  3,  del  citato  decreto  legislativo  28
febbraio 2021, n. 36, secondo il quale le Fiamme  azzurre  reclutano,
nei limiti assunzionali previsti  dalla  normativa  vigente,  con  le
modalita' previste dall'art. 1  del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5  per  cento
dell'organico del medesimo  gruppo  sportivo,  atleti  tesserati  nel
Comitato  italiano  paralimpico  attraverso  pubblico  concorso   per
titoli; 
    Vista la tabella F allegata  al  decreto  legislativo  21  maggio
2000, n. 146; 
    Considerata l'attuale dotazione organica dei Gruppi sportivi  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
    Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
    Ritenuta  la  necessita'  di  bandire   concorso   pubblico   per
l'assunzione di cinque atleti paralimpici, dei quali  uno  del  ruolo
maschile e quattro del ruolo femminile,  nella  «Sezione  paralimpica
Fiamme azzurre» del Corpo di polizia penitenziaria»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Posti disponibili per l'assunzione 
 
    1. E' indetto concorso pubblico, per titoli, a complessivi cinque
posti nella «sezione paralimpica Fiamme azzurre» del Corpo di polizia
penitenziaria, di cui un posto nel ruolo maschile e quattro posti nel
ruolo femminile, riservato  ad  atleti  paralimpici  con  disabilita'
fisiche o sensoriali,  inseriti  dal  Comitato  italiano  paralimpico
(C.I.P.) nel «Club italia paralimpico» ovvero  comunque  riconosciuti
atleti paralimpici di  interesse  nazionale  dal  predetto  Comitato,
ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento. 
    2. I  posti  messi  a  concorso  sono  ripartiti  per  discipline
sportive nel modo seguente: 
 
      ruolo maschile: 
 
=====================================================================
|            |                                   | Categoria |      |
| Disciplina |            Specialita             |disabilita'|Posti |
+============+===================================+===========+======+
|            |«Long distance, Middle distance,   |           |      |
|Sci nordico |Sprint»                            | Sitting   |  1   |
+------------+-----------------------------------+-----------+------+
 
       ruolo femminile: 
 
====================================================================
|               |                               | Categoria |      |
|  Disciplina   |          Specialita           |disabilita |Posti |
+===============+===============================+===========+======+
|     Judo      |«+ 70 Kg»                      |    J2     |  1   |
+---------------+-------------------------------+-----------+------+
|               |«100 metri farfalla, 100 metri |           |      |
|     Nuoto     |dorso, 100 metri stile libero» | S12/S13   |  1   |
+---------------+-------------------------------+-----------+------+
|               |«100 metri dorso; 200 metri    |           |      |
|               |misti, 400 metri stile libero, |           |      |
|     Nuoto     |50 metri stile libero»         |  S8/SM8   |  1   |
+---------------+-------------------------------+-----------+------+
|Tiro con l'arco|«Compound open»                |    W2     |  1   |
+---------------+-------------------------------+-----------+------+
 
    3. Nel caso in cui i posti previsti per una o piu' discipline non
risultassero coperti,  l'amministrazione  puo'  assegnarli  ad  altra
disciplina fra quelle indicate al comma 2. 
    4. L'amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei vincitori in ragione di esigenze attualmente
non  valutabili  ne'  prevedibili,   nonche'   in   applicazione   di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2022-2023. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  e  nel  sito  istituzionale
http://www.giustizia.it/ 
    5. I vincitori del concorso sono nominati  agenti  del  Corpo  di
polizia penitenziaria.