Art. 11 
 
                             Graduatoria 
 
    1.  Ultimata  la  valutazione   dei   titoli,   la   commissione,
individuata dall'art. 7, forma le graduatorie di merito relative alle
singole  discipline  sportive,  sulla  base  del  punteggio   finale,
determinato ai sensi del precedente art.  6,  conseguito  da  ciascun
candidato. 
    2.  Il  direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli  idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego. 
    3. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate  le  preferenze  previste  dall'art.  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata  nel
sito     istituzionale     del     Ministero     della      giustizia
http://www.giustizia.it/ con modalita' che assicurino la riservatezza
e la protezione dei dati personali. Di  tale  pubblicazione  e'  data
notizia mediante avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».  Dalla  data  di
pubblicazione di  detto  avviso  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative.