Art. 6 
 
Categorie  dei  titoli  ammessi  a  valutazione  e  punteggi  massimi
                   attribuibili a ciascuna di esse 
 
    1. I titoli ammessi a valutazione  sono  quelli  riportati  nella
tabella A, allegata all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale  29
ottobre 2021. 
    2. Sono ammessi a valutazione i  titoli  sportivi  acquisiti  nel
biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, fatta
eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale  che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  ultimo  di
presentazione delle domande. 
    A) Categoria I 
    Speciali riconoscimenti: fino a punti 210; 
    Sono valutate le  prestazioni  sportive  con  l'attribuzione  del
punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del
risultato ottenuto: 
      1) medaglia ai Giochi paralimpici: fino a punti 30,00; 
      2) medaglia ai Campionati mondiali paralimpici:  fino  a  punti
25,00; 
      3) record mondiale paralimpico: punti 25,00; 
      4) vincitore di Coppa del mondo paralimpica: punti 20,00; 
      5) medaglia ai Campionati europei  paralimpici:  fino  a  punti
15,00; 
      6) record europeo paralimpico: punti 15,00; 
      7) vincitore di Coppa europea paralimpica: punti 12,00; 
      8) medaglia alle Universiadi  paralimpiche  ovvero  Giochi  del
mediterraneo paralimpici: fino a punti 12,00; 
      9) Campione italiano paralimpico: punti 12,00; 
      10) record italiano paralimpico: punti 15,00; 
      11) vincitore di Coppa Italia paralimpica: punti 10,00; 
      12) classificato dal secondo al  decimo  posto  nei  campionati
italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00; 
      13)  classificato  dall'undicesimo  al  ventesimo   posto   nei
campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00. 
    B) Categoria II 
    Titoli di studio e di abilitazione professionale: 
      1) diploma di laurea: punti 2,00; 
        a) corso di specializzazione post lauream: punti 0,5; 
        b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 
      2) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1,00; 
      3) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00. 
    I punteggi previsti ai punti  1)  e  2)  categoria  II  non  sono
cumulabili tra loro. 
    3. La commissione esaminatrice  indicata  al  successivo  art.  7
predetermina gli ulteriori criteri necessari per  l'attribuzione  dei
punteggi e annota i titoli valutati e i relativi punteggi su apposite
schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti,  che  saranno
allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.