Art. 6
Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi
attribuibili a ciascuna di esse
1. I titoli ammessi a valutazione sono quelli riportati nella
tabella A, allegata all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 29
ottobre 2021.
2. Sono ammessi a valutazione i titoli sportivi acquisiti nel
biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, fatta
eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di
presentazione delle domande.
A) Categoria I
Speciali riconoscimenti: fino a punti 210;
Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del
punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del
risultato ottenuto:
1) medaglia ai Giochi paralimpici: fino a punti 30,00;
2) medaglia ai Campionati mondiali paralimpici: fino a punti
25,00;
3) record mondiale paralimpico: punti 25,00;
4) vincitore di Coppa del mondo paralimpica: punti 20,00;
5) medaglia ai Campionati europei paralimpici: fino a punti
15,00;
6) record europeo paralimpico: punti 15,00;
7) vincitore di Coppa europea paralimpica: punti 12,00;
8) medaglia alle Universiadi paralimpiche ovvero Giochi del
mediterraneo paralimpici: fino a punti 12,00;
9) Campione italiano paralimpico: punti 12,00;
10) record italiano paralimpico: punti 15,00;
11) vincitore di Coppa Italia paralimpica: punti 10,00;
12) classificato dal secondo al decimo posto nei campionati
italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00;
13) classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei
campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00.
B) Categoria II
Titoli di studio e di abilitazione professionale:
1) diploma di laurea: punti 2,00;
a) corso di specializzazione post lauream: punti 0,5;
b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5;
2) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1,00;
3) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00.
I punteggi previsti ai punti 1) e 2) categoria II non sono
cumulabili tra loro.
3. La commissione esaminatrice indicata al successivo art. 7
predetermina gli ulteriori criteri necessari per l'attribuzione dei
punteggi e annota i titoli valutati e i relativi punteggi su apposite
schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno
allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.