Art. 6 Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse 1. I titoli ammessi a valutazione sono quelli riportati nella tabella A, allegata all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 29 ottobre 2021. 2. Sono ammessi a valutazione i titoli sportivi acquisiti nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande. A) Categoria I Speciali riconoscimenti: fino a punti 210; Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto: 1) medaglia ai Giochi paralimpici: fino a punti 30,00; 2) medaglia ai Campionati mondiali paralimpici: fino a punti 25,00; 3) record mondiale paralimpico: punti 25,00; 4) vincitore di Coppa del mondo paralimpica: punti 20,00; 5) medaglia ai Campionati europei paralimpici: fino a punti 15,00; 6) record europeo paralimpico: punti 15,00; 7) vincitore di Coppa europea paralimpica: punti 12,00; 8) medaglia alle Universiadi paralimpiche ovvero Giochi del mediterraneo paralimpici: fino a punti 12,00; 9) Campione italiano paralimpico: punti 12,00; 10) record italiano paralimpico: punti 15,00; 11) vincitore di Coppa Italia paralimpica: punti 10,00; 12) classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00; 13) classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00. B) Categoria II Titoli di studio e di abilitazione professionale: 1) diploma di laurea: punti 2,00; a) corso di specializzazione post lauream: punti 0,5; b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 2) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1,00; 3) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00. I punteggi previsti ai punti 1) e 2) categoria II non sono cumulabili tra loro. 3. La commissione esaminatrice indicata al successivo art. 7 predetermina gli ulteriori criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi e annota i titoli valutati e i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.