Art. 8 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso  sono
tenuti a sottoporsi,  nel  luogo,  giorno  e  ora  che  saranno  loro
preventivamente comunicati, alla  visita  medica  per  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica. 
    2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti
di un valido documento di identificazione e, a pena di esclusione, di
un  certificato  di  idoneita'  all'attivita'   sportiva   agonistica
riferito alla disciplina per la quale concorrono,  recante  data  non
anteriore  a  trenta  giorni  dalla  data   di   presentazione   agli
accertamenti. I requisiti di  idoneita'  fisica  per  l'accesso  alla
sezione paralimpica Fiamme azzurre del Corpo di polizia penitenziaria
sono  quelli  richiesti  per  la  disciplina   sportiva   paralimpica
esercitata, secondo i criteri fissati dal C.I.P. 
    3.  I  candidati  devono,  altresi',  presentare,   a   pena   di
esclusione, certificato anamnestico compilato dal medico curante  con
relativo timbro e firma secondo il fac-simile allegato (allegato 3). 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono sottoposti da parte della commissione  medica  ad  una
visita consistente in: 
      a) raccolta anamnestica; 
      b) esame obiettivo generale; 
      c) esami di laboratorio per la ricerca di sostanze psicoattive; 
      d) valutazione psichiatrica 
    5.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
commissione composta ai sensi  del  terzo  comma  dell'art.  106  del
decreto  legislativo  n.  443/1992  anche  da  medici  del   Servizio
sanitario nazionale operanti presso  strutture  del  Ministero  della
giustizia, ovvero  individuabili  secondo  le  modalita'  di  cui  al
secondo comma dell'art.  120  del  medesimo  decreto  legislativo  n.
443/1992. 
    6. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente  alla
carriera dei funzionari di polizia penitenziaria in  servizio  presso
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
    7. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    8. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione  medica
di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma  dell'art.  107
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero da  dirigenti
medici  superiori  e  dirigenti  medici  individuabili   secondo   le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120  del  citato  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    9. Il giudizio di idoneita' o di  non  idoneita'  espresso  dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal direttore generale del personale e delle risorse. 
    10. I candidati che non si presentano nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per  i  suddetti  accertamenti  sono  esclusi  dal
concorso.