Art. 8 Accertamenti psicofisici 1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno e ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti di un valido documento di identificazione e, a pena di esclusione, di un certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica riferito alla disciplina per la quale concorrono, recante data non anteriore a trenta giorni dalla data di presentazione agli accertamenti. I requisiti di idoneita' fisica per l'accesso alla sezione paralimpica Fiamme azzurre del Corpo di polizia penitenziaria sono quelli richiesti per la disciplina sportiva paralimpica esercitata, secondo i criteri fissati dal C.I.P. 3. I candidati devono, altresi', presentare, a pena di esclusione, certificato anamnestico compilato dal medico curante con relativo timbro e firma secondo il fac-simile allegato (allegato 3). 4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti da parte della commissione medica ad una visita consistente in: a) raccolta anamnestica; b) esame obiettivo generale; c) esami di laboratorio per la ricerca di sostanze psicoattive; d) valutazione psichiatrica 5. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del decreto legislativo n. 443/1992 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/1992. 6. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 7. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica. 8. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma dell'art. 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 9. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal direttore generale del personale e delle risorse. 10. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti sono esclusi dal concorso.