Art. 9 Accertamenti attitudinali 1. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione presieduta da un dirigente penitenziario o ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e composta da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di polizia in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 3. L'accertamento della idoneita' attitudinale, mediante colloquio con la commissione suddetta, e' diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti indicati dagli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 443, nei limiti di compatibilita' con i particolari requisiti psico-fisici previsti. 4. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e delle risorse.