Art. 9 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1.  I  candidati  risultati  idonei  ai   suddetti   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti  agli  accertamenti  attitudinali  da
parte di una commissione presieduta da un dirigente  penitenziario  o
ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e composta  da
due appartenenti alla carriera dei funzionari del  Corpo  di  polizia
penitenziaria in possesso del titolo di selettore e da due  psicologi
o medici specializzati in psicologia individuati ai  sensi  dell'art.
132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente  alla
carriera dei funzionari di polizia in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. 
    3.  L'accertamento   della   idoneita'   attitudinale,   mediante
colloquio con la commissione suddetta, e'  diretto  ad  accertare  la
sussistenza dei requisiti indicati  dagli  articoli  124  e  125  del
decreto  legislativo  30  settembre  1992,  n.  443,  nei  limiti  di
compatibilita' con i particolari requisiti psico-fisici previsti. 
    4. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta,
in caso  di  non  idoneita',  l'esclusione  dal  concorso  che  viene
disposta con decreto motivato del direttore generale del personale  e
delle risorse.