IL CAPO DIPARTIMENTO dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 aprile 2022, n. 74, concernente il «Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente il personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; Viste le note dell'Ufficio attivita' sportive n. 19025 in data 21 settembre 2022 e n. 20655 in data 10 ottobre 2022, concernenti i posti disponibili del concorso in argomento; Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli sportivi e culturali, a sette posti per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse cosi' suddivisi: un atleta di sesso femminile, disciplina canottaggio, categoria pesi leggeri, specialita' gran fondo singolo; un atleta di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita' 400 misti; un atleta di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria kg 55; un atleta di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria kg. 59; un atleta di sesso maschile, disciplina taekwondo, categoria -54 kg; un atleta di sesso femminile, disciplina taekwondo, categoria -46 kg; un atleta di sesso femminile, disciplina tuffi, specialita' piattaforma sincro m. 10. Per ciascuna delle discipline sopraindicate, sara' formulata apposita graduatoria, nella quale si terra' conto, qualora applicabili, delle riserve previste dall'art. 131, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.