Art. 4 
 
                               Titoli 
 
    Le categorie dei titoli sportivi e culturali  ed  i  punteggi  da
attribuire a ciascuna di esse sono  riportati  nell'allegato  A,  che
costituisce parte integrante del presente bando. Nell'allegato A sono
indicati i punteggi dei titoli afferenti ad ogni  singola  categoria,
non cumulabili tra loro; i punteggi dei titoli sportivi  appartenenti
a categorie diverse sono cumulabili. 
    Ai fini della valutazione dei titoli sportivi  di  cui  al  comma
precedente sono presi in considerazione solo quelli  certificati  dal
Comitato olimpico nazionale italiano  o  dalle  Federazioni  sportive
nazionali, acquisiti nei diciotto mesi precedenti la data di scadenza
indicata  dal  bando  per   la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso. I  titoli  non  espressamente  dichiarati
nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione. 
    Nel caso di manifestazioni con cadenza anche  pluriennale,  quali
Olimpiadi,  Campionati  mondiali  ed   europei,   si   terra'   conto
esclusivamente dei  titoli  conseguiti  nell'ultima  edizione,  anche
oltre il termine di diciotto mesi sopraindicato. 
    Ai fini della valutazione dei titoli culturali di cui al comma 1,
i punteggi sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui ai
numeri 2  e  4  del  punto  2  «Titoli  culturali»  dell'allegato  A,
afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi  assorbente  il
punteggio della laurea  magistrale.  Sono,  altresi',  valutabili  le
lauree, le lauree specialistiche ed i diplomi di  laurea,  conseguiti
secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati, ai  sensi
dei decreti del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 9 luglio 2009. Il  punteggio  da  attribuire  e'  quello  dei
titoli di studio cui sono equiparati.