Art. 4
Titoli
Le categorie dei titoli sportivi e culturali ed i punteggi da
attribuire a ciascuna di esse sono riportati nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente bando. Nell'allegato A sono
indicati i punteggi dei titoli afferenti ad ogni singola categoria,
non cumulabili tra loro; i punteggi dei titoli sportivi appartenenti
a categorie diverse sono cumulabili.
Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma
precedente sono presi in considerazione solo quelli certificati dal
Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive
nazionali, acquisiti nei diciotto mesi precedenti la data di scadenza
indicata dal bando per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati
nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione.
Nel caso di manifestazioni con cadenza anche pluriennale, quali
Olimpiadi, Campionati mondiali ed europei, si terra' conto
esclusivamente dei titoli conseguiti nell'ultima edizione, anche
oltre il termine di diciotto mesi sopraindicato.
Ai fini della valutazione dei titoli culturali di cui al comma 1,
i punteggi sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui ai
numeri 2 e 4 del punto 2 «Titoli culturali» dell'allegato A,
afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il
punteggio della laurea magistrale. Sono, altresi', valutabili le
lauree, le lauree specialistiche ed i diplomi di laurea, conseguiti
secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati, ai sensi
dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire e' quello dei
titoli di studio cui sono equiparati.