Art. 6 Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non inferiore a viceprefetto in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed e' composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi del Corpo nazionale e da un componente esperto non appartenente all'amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno, di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, i relativi supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.