Art. 6
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto
del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, e' presieduta da un dirigente del Corpo
nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non inferiore
a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non
inferiore a viceprefetto in servizio presso il Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed e'
composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei
dirigenti ginnico-sportivi del Corpo nazionale e da un componente
esperto non appartenente all'amministrazione. Ove non sia disponibile
personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico
gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del
personale dell'amministrazione civile dell'interno, di equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile.
Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza
o impedimento di ciascun componente effettivo, i relativi supplenti,
per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti
previsti per i componenti effettivi.