Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La commissione esaminatrice del concorso,  nominata  con  decreto
del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile,  e'  presieduta  da  un  dirigente  del  Corpo
nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non  inferiore
a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non
inferiore a viceprefetto  in  servizio  presso  il  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile  ed  e'
composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi  e  dei
dirigenti ginnico-sportivi del Corpo nazionale  e  da  un  componente
esperto non appartenente all'amministrazione. Ove non sia disponibile
personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le  disposizioni
di cui  all'art.  9,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Le funzioni  di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale  con  qualifica  non  inferiore   a   ispettore   logistico
gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del
personale dell'amministrazione civile  dell'interno,  di  equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile. 
    Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di  assenza
o impedimento di ciascun componente effettivo, i relativi  supplenti,
per l'individuazione dei quali  si  applicano  gli  stessi  requisiti
previsti per i componenti effettivi.