Art. 11 
 
                             Esclusioni 
 
    1. La DGPM dispone l'esclusione dalla procedura  concorsuale  dei
concorrenti che: 
      a) non sono in possesso di uno dei requisiti di  partecipazione
di cui all'art. 2 del bando; 
      b) hanno inoltrato domanda con  modalita'  difformi  da  quella
indicata nel precedente art. 4; 
      c) non hanno prodotto l'atto di  assenso  di  chi  esercita  la
potesta' genitoriale, qualora minorenni; 
      d) non hanno prodotto come stabilito  dal  precedente  art.  4,
comma 4, lettera b) copia della certificazione  di  cui  all'art.  2,
comma 2 attestante  il  conseguimento,  nella  disciplina/specialita'
prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale; 
      e) hanno riportato nella valutazione dei titoli  di  merito  un
punteggio inferiore a 20, secondo quanto disposto dall'art. 7,  comma
3; 
      f) non hanno mantenuto, all'atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando. 
    2.  Nei  confronti  dei  concorrenti  che,  anche  a  seguito  di
accertamenti successivi,  risulteranno  in  difetto  di  uno  o  piu'
requisiti  tra  quelli  previsti  dal  bando  sara'   disposta,   con
provvedimento  adottato  dalla  DGPM,  l'esclusione  dalla  procedura
concorsuale o la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati.  In  tal
caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    3. I  candidati  esclusi  potranno  avanzare  unicamente  ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
(per il quale e' dovuto -  ai  sensi  della  normativa  vigente -  il
contributo   unificato   di   euro   650,00)   entro   il    termine,
rispettivamente,  di  sessanta  e centoventi  giorni  dalla  data  di
notifica del provvedimento di esclusione.