Art. 5 
 
                          Prove concorsuali 
 
    L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. 
    La prova scritta consiste  nello  svolgimento  di  tre  sintetici
elaborati teorici vertenti su: 
      a. diritto civile; 
      b. diritto penale; 
      c. diritto amministrativo. 
    Gli elaborati devono essere presentati nel termine  di  otto  ore
dalla dettatura della traccia. 
    Ai sensi dell'art. 7 regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, come
modificato dall'art. 26-bis del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118,
convertito con legge 21 ottobre 2021, n. 147,  i  candidati  potranno
consultare i semplici testi dei codici, delle  leggi  e  dei  decreti
dello Stato,  secondo  le  modalita'  che  verranno  determinate  nel
decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte. 
    La prova orale verte su: 
      a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; 
      b. procedura civile; 
      c. diritto penale; 
      d. procedura penale; 
      e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario; 
      f. diritto commerciale e fallimentare; 
      g. diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
      h. diritto comunitario; 
      i. diritto internazionale pubblico e privato; 
      l.  elementi  di  informatica  giuridica   e   di   ordinamento
giudiziario; 
      m. colloquio su una lingua straniera scelta  fra  le  seguenti:
inglese, francese, spagnolo e tedesco. 
    Le prove si svolgono secondo le procedure  previste  dall'art.  8
del  regio  decreto  15  ottobre  1925,   n.   1860,   e   successive
modificazioni e dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
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