IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del citato Testo unico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994,  n.  174,  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9  luglio  2009,  «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale ed  i  diritti  delle  persone  portatrici  di
handicap; 
    Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.
80, recante «Misure urgenti  per  il  rafforzamento  della  capacita'
amministrativa    delle    pubbliche    amministrazioni    funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
per l'efficienza della giustizia»; 
    Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2021, recante «Modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici dell'apprendimento»; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili»; 
    Vista la circolare n. 6/1999 del 24 luglio 1999 del  Dipartimento
della   funzione   pubblica,   «Applicazione   dell'art.   20   della
legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti
delle  persone  handicappate  (legge  n.  104/1992)  -  portatori  di
handicap candidati ai concorsi pubblici»; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici»  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa»,  come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12  novembre  2011,  n.
183; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 35-quater; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  «Codice  in
materia di  protezione  dei  dati  personali»,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante  disposizioni  di
adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile  2016,  relativo  al  trattamento  dei  dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati), di seguito denominato il «regolamento»; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  «Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 1014, comma 3,  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n.  66,  «Codice  dell'ordinamento  militare»  che  prevede  la
riserva obbligatoria  del 30  per  cento  dei  posti  in  favore  dei
militari congedati senza demerito; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica  amministrazione,  «Linee  guida  sulle
procedure concorsuali»; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
    Vista la  legge  19  giugno  2019,  n.  56,  «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale
delle aree funzionali della Corte dei conti, sottoscritto in data  12
novembre 2004, di definizione dei profili professionali; 
    Visto il Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  -  Comparto
funzioni centrali - triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022
e, in particolare, l'art. 18, comma 5; 
    Vista la dotazione organica del  personale  amministrativo  della
Corte dei conti; 
    Visto il «Regolamento per l'organizzazione  ed  il  funzionamento
degli  uffici  amministrativi  e  degli  altri  uffici  con   compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni della  Corte  dei  conti»
adottato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 1/DEL/2010 del 26
gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto, altresi', l'art. 1, comma 301,  della  legge  30  dicembre
2018,  n.  145,  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021»,
secondo cui la Corte dei conti e' autorizzata  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, anche mediante avvio di  procedure  concorsuali,  «per
personale dirigenziale di livello non generale e  per  personale  non
dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per l'anno 2019 e
di euro 16.915.730 annui a decorrere dall'anno 2020»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento   di   complessive   sessanta   unita'   di   personale,
caratterizzate  da  specifica   professionalita'   con   orientamento
economico  -  finanziario  -  statistico,  da  inquadrare   nell'area
funzionale terza - fascia retributiva F3 - da destinare alle esigenze
funzionali degli uffici  centrali  e  territoriali  della  Corte  dei
conti. 
    2. Il 30 per cento dei posti a concorso previsti per la Corte dei
conti e' riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, al  personale  di  ruolo  dell'amministrazione,
purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 
    3. Si applica, altresi', con riferimento ai  posti  previsti,  la
riserva in favore del personale militare di  cui  all'art.  1014  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  purche'  in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2. 
    4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale  di  cui
ai commi 2 e 3, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria. 
    5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve  fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.