Art. 10 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova orale consiste in un colloquio che verte,  oltre  che
sulle materie oggetto delle due prove scritte, anche  sulle  seguenti
materie: 
      a) scienza delle finanze e diritto finanziario; 
      b) diritto amministrativo ed elementi  di  diritto  dell'Unione
europea,  con  particolare  riferimento  alla  governance   economica
europea; 
      c) disciplina del rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  della
pubblica amministrazione ed elementi di diritto penale (reati  contro
la pubblica amministrazione); 
      d) statistica e analisi dei dati; 
      e) legislazione sulla Corte dei conti; 
      f) lingua straniera, a scelta  del  candidato,  tra  inglese  e
francese; 
      g) elementi di informatica  giuridica,  utilizzo  di  internet,
posta elettronica, PEC e firma digitale:  conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse (quali
pacchetto Office, in particolare Word, Excel e PowerPoint). 
    2.  La  prova  orale  sulla  conoscenza  della  lingua  straniera
consiste  in  esercizi  di  lettura,  traduzione   e   conversazione,
finalizzata alla valutazione della conoscenza da parte del  candidato
della lingua inglese o francese. 
    3. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna  sessione  della
prova orale, determina i quesiti da porre ai  singoli  candidati  per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte. 
    4. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    5. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    6. La commissione esaminatrice puo' stabilire, con determinazione
da  pubblicarsi  prima  dell'inizio  della  prova  orale   sul   sito
istituzionale della  Corte  dei  conti,  alla  voce  "Amministrazione
trasparente - Bandi  di  concorso",  che  la  stessa  sia  svolta  in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e
digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che
assicurino  la  pubblicita'  della  stessa,   l'identificazione   dei
partecipanti, nonche' la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro
tracciabilita'. 
    7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene  il
voto di almeno 70/100.