Art. 12 
 
                              Punteggio 
 
    1. La commissione dispone, complessivamente, di 250 punti,  cosi'
ripartiti: 
      a) da un minimo di 70 fino a un massimo di  100  punti  per  le
prove scritte, pari alla media  dei  voti  conseguiti  nelle  singole
prove; 
      b) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti  per  la  prova
orale; 
      c) fino a un massimo di 50 punti per i titoli. 
    2. Il punteggio finale da  attribuire  al  candidato  al  termine
delle prove concorsuali e' determinato dalla media dei voti riportati
in ciascuna delle due prove scritte, il voto  riportato  nella  prova
orale ed il punteggio derivante dai titoli.