Art. 14 
 
                             Graduatoria 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sulla base dei punteggi attribuiti ai
sensi dell'art. 12. 
    2. Il segretario generale della Corte dei conti, riconosciuta  la
regolarita' del procedimento,  approva  con  decreto  la  graduatoria
finale  e  dichiara  vincitori   del   concorso,   sotto   condizione
dell'accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per
l'ammissione  all'impiego,  i  candidati  utilmente  collocati  nella
graduatoria di merito, tenuto conto  delle  riserve  di  posti  e,  a
parita' di merito, dei titoli di preferenza di  cui  all'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 
    3. Il provvedimento di cui al comma  2  e'  pubblicato  sul  sito
istituzionale  della  Corte  dei  conti  -  sezione   Amministrazione
trasparente -, oltre che sul portale della medesima di  cui  all'art.
3, comma 3, del presente bando. Di tale pubblicazione e' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».