Art. 15 
 
                 Assegnazione dei posti ai vincitori 
 
    1. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva  dei  vincitori
del concorso, l'amministrazione rendera' note  tramite  pubblicazione
sul sito istituzionale alla voce "Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso" le sedi da ricoprire. 
    2.  I  vincitori  del  concorso  saranno  invitati  a  comunicare
l'ordine di preferenza delle  sedi  disponibili,  tratte  dall'elenco
pubblicato ai sensi del comma 1. 
    3.  I  vincitori  che  intendessero  avvalersi  dei   titoli   di
preferenza nell'assegnazione della sede, previsti dagli articoli  21,
comma 1 e 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  devono
farne espressa dichiarazione contestualmente  alla  comunicazione  di
cui al comma 2, allegando la documentazione comprovante  il  possesso
del titolo. 
    4. L'assegnazione avverra' sulla base dei posti messi a concorso,
tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori, nell'ordine di
graduatoria e, se del caso, di quanto previsto dall'art. 21, comma  1
e 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di omessa
o insufficiente indicazione delle preferenze relative  alle  sedi  di
servizio, si procedera' all'assegnazione d'ufficio.