Art. 17 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori  concorsuali
e'  esercitato  nei  confronti   della   Corte   dei   conti,   quale
amministrazione curante la gestione procedimentale del concorso. 
    2. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.