Art. 2 
 
                   Requisiti minimi di ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
      b) godimento dei diritti politici; 
      c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        laurea magistrale (LM), appartenente ad  una  delle  seguenti
classi:    LM-56     Scienze     dell'economia;     LM-77     Scienze
economico-aziendali;  LMG-01  Giurisprudenza;  LM-63  Scienze   delle
pubbliche  amministrazioni;  LM-62  Scienze  della  politica;   LM-52
Relazioni internazionali; LM-16 Finanza; LM-82  Scienze  statistiche;
LM-83 Scienze statistiche  attuariali  e  finanziarie  ovvero  laurea
specialistica (LS) ex decreto ministeriale n. 509/1999 ovvero diploma
di laurea (DL)  conseguito  con  ordinamento  previgente  al  decreto
ministeriale  n.  509/1999,   equiparati   ai   sensi   del   decreto
interministeriale del  9  luglio  2009,  recante  «Equiparazioni  tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche  (LS)
ex decreto n.  509/1999  e  lauree  magistrali  (LM)  ex  decreto  n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi». 
        In caso di possesso di laurea di secondo livello,  magistrale
o specialistica, che presupponga come requisito di accesso una laurea
di primo livello,  nella  domanda  di  partecipazione  dovra'  essere
indicato anche il codice e la  denominazione  della  relativa  laurea
triennale (L); 
      d) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al  posto
da ricoprire. L'amministrazione ha facolta' di  sottoporre  a  visita
medica di controllo i vincitori del concorso; 
      e) qualita' morali e condotta incensurabili; 
      f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero licenziati da  altro  impiego  statale,  ai  sensi
della vigente normativa contrattuale, per averlo conseguito a seguito
della  presentazione  di  documenti  falsi  o  viziati  da   nullita'
insanabile e, comunque, con mezzi  fraudolenti,  ai  sensi  dell'art.
127, primo comma, lettera d),  del  Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e  dei  Contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al  personale  dei  vari
comparti; 
      h) non aver riportato condanne penali con sentenza  passata  in
giudicato per reati che costituiscono un  impedimento  all'assunzione
presso una pubblica amministrazione. 
    2. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3, comma 1. 
    3. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui  al  comma
1, lettera c),  rilasciati  da  un  Paese  dell'Unione  europea  sono
ammessi a partecipare ove  gli  stessi  siano  stati  equiparati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.
38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel  caso
in  cui  il  titolo  conseguito  all'estero  sia  stato  riconosciuto
equivalente, il/la candidato/a dovra' dimostrare l'equivalenza stessa
mediante  l'indicazione  degli  estremi  del  provvedimento  che   la
riconosce. Qualora l'equivalenza del titolo straniero non  sia  stata
ancora dichiarata, il/la candidato/a sara' ammesso/a con riserva alle
prove di concorso,  purche'  sia  stata  attivata  la  procedura  per
l'emanazione della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto
legislativo  n.  165  del  30  marzo  2001.  In  questo  caso   il/la
candidato/a dovra' dimostrare l'avvio della procedura  indicando  gli
estremi  relativi  all'avvenuta  presentazione  della  richiesta   di
riconoscimento. La modulistica e la documentazione necessaria per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica: www.funzionepubblica.gov.it 
    4.  L'amministrazione  si   riserva   di   provvedere   d'ufficio
all'accertamento dei requisiti minimi di  ammissione,  nonche'  delle
eventuali cause di risoluzione dei precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego.