Art. 5 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Sono esclusi i candidati che: 
      a) hanno  fatto  pervenire  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso oltre il termine previsto dall'art. 3, comma 1; 
      b) hanno prodotto  domanda  con  modalita'  diverse  da  quelle
indicate nell'art. 3; 
      c) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti
dall'art. 2; 
      d) non si presentano alle prove,  per  qualsiasi  causa,  o  si
presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso
di validita'. 
    2. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso con provvedimento motivato. 
    3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
candidati  sono  ammessi  a  partecipare  con  riserva   alle   prove
concorsuali.