Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice  del  concorso  e'  nominata,  con
successivo decreto, dal segretario generale della Corte dei conti. 
    2. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita da  tre
magistrati  della  Corte   dei   conti   (con   laurea   in   materie
statistico-economiche), ivi incluso il magistrato che la presiede, da
un dirigente della Corte dei conti (con  medesima  laurea)  e  da  un
professore universitario di prima fascia area 13 - Scienze economiche
e statistiche - in uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
Economia politica (SECS - P/01), Politica economica  (SECS  -  P/02),
Scienza delle finanze (SECS  -  P/03).  La  commissione  puo'  essere
integrata da un componente esperto in lingua inglese e francese, o da
due componenti esperti,  rispettivamente,  in  lingua  inglese  e  in
lingua francese, nonche' da un  componente  esperto  in  informatica.
Svolge le funzioni di  segretario  un  funzionario  della  Corte  dei
conti. 
    3. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art.  57,  lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.