Art. 6 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata, con successivo decreto, dal segretario generale della Corte dei conti. 2. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita da tre magistrati della Corte dei conti (con laurea in materie statistico-economiche), ivi incluso il magistrato che la presiede, da un dirigente della Corte dei conti (con medesima laurea) e da un professore universitario di prima fascia area 13 - Scienze economiche e statistiche - in uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari: Economia politica (SECS - P/01), Politica economica (SECS - P/02), Scienza delle finanze (SECS - P/03). La commissione puo' essere integrata da un componente esperto in lingua inglese e francese, o da due componenti esperti, rispettivamente, in lingua inglese e in lingua francese, nonche' da un componente esperto in informatica. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Corte dei conti. 3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.