Art. 7 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. Qualora il  numero  dei  candidati  ammessi  sia  superiore  a
settecento,  l'amministrazione  si   riserva   di   espletare   prove
selettive, consistenti in una serie di quesiti a  risposta  multipla,
nelle materie oggetto delle prove scritte. 
    2.  Sono  esonerati  dalla   prova   preselettiva   i   candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita'  pari  o  superiore
all'80 per cento, in base all'art. 20, comma  2-bis,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104. 
    3.  Con  avviso,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  -  n.  8
del 31 gennaio 2023, sara' reso noto il diario  delle  prove  scritte
ovvero dell'eventuale prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora,
sede e modalita' di svolgimento. Tale pubblicazione avra'  valore  di
notifica  a  tutti  gli  effetti.  I  candidati  che   non   ricevono
comunicazione di esclusione dal concorso sono  tenuti  a  presentarsi
per sostenere le prove preselettive secondo le indicazioni  contenute
in detto avviso, muniti di documento di riconoscimento  in  corso  di
validita'. 
    4. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di cento
quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte,  da
risolvere nel  tempo  massimo  di  novanta  minuti.  Ciascun  quesito
consiste in una domanda  seguita  da  quattro  risposte  alternative,
delle quali solo una e' esatta. Nell'avviso di cui al  comma  3  sono
fornite ulteriori istruzioni circa le modalita' di svolgimento, anche
mediante  strumentazione  e  procedure  informatiche,   della   prova
preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i  punteggi  delle
risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati,
nonche' il punteggio minimo ritenuto utile  ai  fini  dell'ammissione
alle prove scritte. 
    5. L'amministrazione puo' avvalersi,  per  la  predisposizione  e
formulazione  dei  quesiti,  nonche'   per   l'organizzazione   della
preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti  nel
settore  della  selezione  delle  risorse   umane.   La   commissione
esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 
    6. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    7.  Nel  giorno  fissato   per   lo   svolgimento   della   prova
preselettiva, la commissione procedera' all'estrazione  dei  quiz  da
somministrare  ai  candidati.  Ove  la  prova  preselettiva   dovesse
articolarsi   su   piu'   giornate,   la    commissione    procedera'
all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame. 
    8.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti,  libri,  dizionari,  testi  di   legge,   pubblicazioni,
telefoni  cellulari  e   altri   dispositivi   mobili   idonei   alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati,  ne'  possono  comunicare
tra  di  loro.  In  caso  di  violazione  di  tali  disposizioni   la
commissione  esaminatrice   delibera   l'immediata   esclusione   dal
concorso. 
    9.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso  procedimenti  automatizzati/informatizzati  di  carattere
anonimo. 
    10. All'esito della preselezione, sono  ammessi  a  sostenere  le
prove scritte un numero di candidati pari a cinque  volte  il  numero
dei posti messi a concorso. Sono comunque  ammessi  i  candidati  che
abbiano conseguito un  punteggio  superiore  o  uguale  al  punteggio
minimo ritenuto utile ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 
    11. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e
il relativo punteggio sono pubblicati sul  sito  istituzionale  della
Corte dei conti, alla voce "Amministrazione trasparente  -  Bandi  di
concorso". Tale pubblicazione ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 
    12. Il punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre  alla
determinazione del punteggio complessivo di cui all'art. 12.