Art. 8 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in due  prove  scritte  e  in  una  prova
orale, vertono sulle materie indicate negli articoli 9 e  10  e  sono
diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico  -
giuridico-amministrativa, nonche' la conoscenza delle lingue  inglese
o francese e dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
    2.  La  commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove.