Art. 10
Graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la commissione di cui
all'art. 7 redige la graduatoria di merito con l'indicazione della
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma del voto
riportato nella prova scritta e della votazione conseguita nella
prova orale.
3. Il direttore generale del personale e delle risorse,
riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto
approva la graduatoria definitiva e dichiara i vincitori del
concorso.
4. Tale graduatoria sara' pubblicata nel sito istituzionale del
Ministero della giustizia www.giustizia.it - con modalita' che
assicurino la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.