Art. 10 Graduatoria 1. Espletate le prove del concorso, la commissione di cui all'art. 7 redige la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma del voto riportato nella prova scritta e della votazione conseguita nella prova orale. 3. Il direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria definitiva e dichiara i vincitori del concorso. 4. Tale graduatoria sara' pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it - con modalita' che assicurino la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.