Art. 10 
 
                             Graduatoria 
 
    1. Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  di  cui
all'art. 7 redige la graduatoria di merito  con  l'indicazione  della
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 
    2. Il punteggio finale sara' determinato  dalla  somma  del  voto
riportato nella prova scritta  e  della  votazione  conseguita  nella
prova orale. 
    3.  Il  direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva  la  graduatoria  definitiva  e  dichiara  i  vincitori   del
concorso. 
    4. Tale graduatoria sara' pubblicata nel sito  istituzionale  del
Ministero  della  giustizia  www.giustizia.it  -  con  modalita'  che
assicurino la protezione dei dati personali.  Di  tale  pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami».  Dalla
data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il  termine  per
eventuali impugnative.