Art. 12
Accesso agli atti del concorso
1. Con la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di
accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti
inerenti al concorso.
2. I candidati al concorso possono esercitare il diritto di
accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto di
accesso agli atti del concorso puo' essere differito fino alla
conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e
speditezza della procedura stessa.