Art. 13
Trattamento dei dati personali
1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione
al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalita' del
concorso e per le successive attivita' inerenti all'eventuale
procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite
banche dati automatizzate anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
5. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati
personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE n.
2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e
opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del
citato regolamento, nei confronti del Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, largo Luigi Daga n.
2, Roma.