Art. 2
Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza
1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo
prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli
1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, concernente il Codice dell'ordinamento militare.
2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli di cui al precedente comma
per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo
art. 11.