Art. 7
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento del direttore generale del
personale e delle risorse, sara' nominata la commissione esaminatrice
sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive integrazioni e
modificazioni e in conformita' ai principi dettati dall'art. 35,
comma 3, lettera e) e 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. Per la prova orale la commissione esaminatrice puo' essere
integrata con componenti aggiuntivi per la valutazione della
conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche.
4. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza
non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per
motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la
decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre quattro anni
dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno
essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le
condizioni di cui all'art. 35, punto 3, lettera e) e dell'art. 35-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. In relazione al numero dei candidati, la commissione, con
successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti
e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il
presidente, la suddivisione in sottocommissioni.