Art. 8
Prove di esame
1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera' in una
prova scritta e una prova orale che comprendera' anche l'accertamento
della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacita' e
attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.
2. La commissione esaminatrice stabilisce i criteri e le
modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei
relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle
singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte.
3. La prova scritta consistera' in una serie di domande a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
1. ordinamento penitenziario, con particolare riferimento
all'organizzazione degli istituti e servizi dell'Amministrazione
penitenziaria.
2. pedagogia con particolare riferimento agli interventi
relativi all'osservazione e al trattamento dei detenuti e degli
internati.
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta
multipla l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati
istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice provvedera'
alla validazione dei quesiti.
5. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta il punteggio di almeno 21/30.
6. La prova orale vertera' sulle materie della prova scritta e
inoltre sulle seguenti materie:
elementi di diritto costituzionale e amministrativo con
particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego;
elementi di psicologia e sociologia del disadattamento;
elementi di criminologia;
elementi di scienza dell'organizzazione.
7. La prova orale e' inoltre tesa ad accertare il possesso delle
competenze di cui all'art. 35-quater, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo n. 165/2001, introdotto dal decreto-legge n. 36/2022, in
relazione al ruolo svolto dal funzionario giuridico-pedagogico
all'interno degli istituti penitenziari, con particolare riferimento
alla capacita' di relazione con la popolazione detenuta e alla
capacita' di programmazione e gestione dei progetti trattamentali.
8. E' fatto salvo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali
per lo svolgimento della prova scritta e, facoltativamente, lo
svolgimento in video conferenza della prova orale, garantendo
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la
pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali.
9. In relazione al numero di domande pervenute, la prova scritta
potra' svolgersi, per motivi organizzativi, anche in piu' sedute
d'esame, nel luogo e nelle date, che saranno stabiliti con successivo
provvedimento, che sara' pubblicato sul sito ufficiale del Ministero
della giustizia, con valore di notifica a tutti gli effetti.
10. Nel caso di svolgimento della prova di esame in piu' sedute,
la commissione esaminatrice attestera' preventivamente il
bilanciamento dei quesiti che comporranno i relativi questionari
d'esame, assicurando l'omogeneita' delle prove somministrate in modo
da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i
partecipanti.
11. Il numero dei quesiti, le modalita' di attribuzione dei
punteggi e il tempo di svolgimento delle prove concesso ai candidati
sara' fissato dalla commissione esaminatrice e comunicato mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito ufficiale del Ministero
della giustizia, www.giustizia.it
12. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
relativi alla prova scritta prima del suo svolgimento.
13. La prova scritta sara' corretta in forma anonima.
14. L'esito della prova scritta e l'indicazione della data in cui
dovra' essere sostenuta la prova orale, saranno pubblicati, almeno
venti giorni prima della stessa, nella scheda di sintesi del concorso
presente sul sito ufficiale del Ministero della giustizia -
www.giustizia.it -, con valore di notifica a tutti gli effetti.
15. La prova orale si intende superata se il candidato avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30.
16. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno presentarsi nel
luogo e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al comma
precedente.
17. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi
dal concorso.