Art. 8 Prove di esame 1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera' in una prova scritta e una prova orale che comprendera' anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacita' e attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. 2. La commissione esaminatrice stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 3. La prova scritta consistera' in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: 1. ordinamento penitenziario, con particolare riferimento all'organizzazione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria. 2. pedagogia con particolare riferimento agli interventi relativi all'osservazione e al trattamento dei detenuti e degli internati. 4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 5. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta il punteggio di almeno 21/30. 6. La prova orale vertera' sulle materie della prova scritta e inoltre sulle seguenti materie: elementi di diritto costituzionale e amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego; elementi di psicologia e sociologia del disadattamento; elementi di criminologia; elementi di scienza dell'organizzazione. 7. La prova orale e' inoltre tesa ad accertare il possesso delle competenze di cui all'art. 35-quater, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dal decreto-legge n. 36/2022, in relazione al ruolo svolto dal funzionario giuridico-pedagogico all'interno degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alla capacita' di relazione con la popolazione detenuta e alla capacita' di programmazione e gestione dei progetti trattamentali. 8. E' fatto salvo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento della prova scritta e, facoltativamente, lo svolgimento in video conferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 9. In relazione al numero di domande pervenute, la prova scritta potra' svolgersi, per motivi organizzativi, anche in piu' sedute d'esame, nel luogo e nelle date, che saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara' pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, con valore di notifica a tutti gli effetti. 10. Nel caso di svolgimento della prova di esame in piu' sedute, la commissione esaminatrice attestera' preventivamente il bilanciamento dei quesiti che comporranno i relativi questionari d'esame, assicurando l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 11. Il numero dei quesiti, le modalita' di attribuzione dei punteggi e il tempo di svolgimento delle prove concesso ai candidati sara' fissato dalla commissione esaminatrice e comunicato mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it 12. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima del suo svolgimento. 13. La prova scritta sara' corretta in forma anonima. 14. L'esito della prova scritta e l'indicazione della data in cui dovra' essere sostenuta la prova orale, saranno pubblicati, almeno venti giorni prima della stessa, nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della giustizia - www.giustizia.it -, con valore di notifica a tutti gli effetti. 15. La prova orale si intende superata se il candidato avra' conseguito una votazione di almeno 21/30. 16. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno presentarsi nel luogo e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al comma precedente. 17. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal concorso.