Art. 8 
 
                           Prove di esame 
 
    1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera'  in  una
prova scritta e una prova orale che comprendera' anche l'accertamento
della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacita' e
attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. 
    2.  La  commissione  esaminatrice  stabilisce  i  criteri  e   le
modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare  nei
relativi verbali, al fine di assegnare  i  punteggi  attribuiti  alle
singole prove. Essa, immediatamente  prima  dell'inizio  di  ciascuna
prova orale, determina i quesiti da porre ai  singoli  candidati  per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte. 
    3. La prova  scritta  consistera'  in  una  serie  di  domande  a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: 
      1.  ordinamento  penitenziario,  con  particolare   riferimento
all'organizzazione  degli  istituti  e  servizi  dell'Amministrazione
penitenziaria. 
      2.  pedagogia  con  particolare  riferimento  agli   interventi
relativi all'osservazione e  al  trattamento  dei  detenuti  e  degli
internati. 
    4.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a  risposta
multipla  l'amministrazione  e'  autorizzata   ad   avvalersi   della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati  nel  settore.
La predisposizione dei quesiti puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice  provvedera'
alla validazione dei quesiti. 
    5. Saranno ammessi alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato nella prova scritta il punteggio di almeno 21/30. 
    6. La prova orale vertera' sulle materie della  prova  scritta  e
inoltre sulle seguenti materie: 
      elementi  di  diritto  costituzionale  e   amministrativo   con
particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego; 
      elementi di psicologia e sociologia del disadattamento; 
      elementi di criminologia; 
      elementi di scienza dell'organizzazione. 
    7. La prova orale e' inoltre tesa ad accertare il possesso  delle
competenze di cui all'art. 35-quater, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo n. 165/2001, introdotto dal decreto-legge n. 36/2022,  in
relazione  al  ruolo  svolto  dal  funzionario   giuridico-pedagogico
all'interno degli istituti penitenziari, con particolare  riferimento
alla capacita' di  relazione  con  la  popolazione  detenuta  e  alla
capacita' di programmazione e gestione dei progetti trattamentali. 
    8. E' fatto salvo l'utilizzo di strumenti informatici e  digitali
per lo  svolgimento  della  prova  scritta  e,  facoltativamente,  lo
svolgimento  in  video  conferenza  della  prova  orale,   garantendo
comunque l'adozione  di  soluzioni  tecniche  che  ne  assicurino  la
pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la  sicurezza  delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della  normativa
in materia di protezione dei dati personali. 
    9. In relazione al numero di domande pervenute, la prova  scritta
potra' svolgersi, per motivi  organizzativi,  anche  in  piu'  sedute
d'esame, nel luogo e nelle date, che saranno stabiliti con successivo
provvedimento, che sara' pubblicato sul sito ufficiale del  Ministero
della giustizia, con valore di notifica a tutti gli effetti. 
    10. Nel caso di svolgimento della prova di esame in piu'  sedute,
la   commissione   esaminatrice   attestera'    preventivamente    il
bilanciamento dei quesiti  che  comporranno  i  relativi  questionari
d'esame, assicurando l'omogeneita' delle prove somministrate in  modo
da  garantire  il  medesimo  grado  di  selettivita'  tra   tutti   i
partecipanti. 
    11. Il numero dei  quesiti,  le  modalita'  di  attribuzione  dei
punteggi e il tempo di svolgimento delle prove concesso ai  candidati
sara' fissato dalla commissione esaminatrice  e  comunicato  mediante
pubblicazione di apposito avviso sul  sito  ufficiale  del  Ministero
della giustizia, www.giustizia.it 
    12. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
relativi alla prova scritta prima del suo svolgimento. 
    13. La prova scritta sara' corretta in forma anonima. 
    14. L'esito della prova scritta e l'indicazione della data in cui
dovra' essere sostenuta la prova orale,  saranno  pubblicati,  almeno
venti giorni prima della stessa, nella scheda di sintesi del concorso
presente  sul  sito  ufficiale  del  Ministero  della   giustizia   -
www.giustizia.it -, con valore di notifica a tutti gli effetti. 
    15. La prova orale si intende  superata  se  il  candidato  avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30. 
    16. I candidati ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per  l'assunzione  e  dovranno  presentarsi  nel
luogo e nei  giorni  indicati  nel  provvedimento  di  cui  al  comma
precedente. 
    17. I candidati che non si presenteranno nei  giorni  e  nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati  esclusi
dal concorso.