Art. 9 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
    Tutti  gli  elementi  utilmente  classificati  nella  graduatoria
finale dovranno  comunicare  all'IVASS -  qualora  non  abbiano  gia'
provveduto  in  sede  di  compilazione  della  domanda  on-line -  un
indirizzo  di  Posta  elettronica  certificata  al   quale   verranno
indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di  avvio  del
procedimento  di   nomina   e   assegnazione   ed   eventuali   altre
comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC e' indispensabile  per
avviare il procedimento di assunzione. 
    L'IVASS procede all'assunzione dei vincitori che non hanno tenuto
comportamenti   incompatibili   con   le   funzioni   da    espletare
nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti
per l'assunzione stessa. Essi sono nominati in prova come esperto  al
1° livello stipendiale. Gli stessi, al termine del periodo di  prova,
che ha la durata di sei mesi, se riconosciuti  idonei  conseguono  la
conferma della nomina con la medesima decorrenza del provvedimento di
assunzione. Il mancato superamento della prova comporta la  decadenza
dall'assunzione. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego di coloro che non sono  in  possesso  della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni  di
legge in materia di accesso  ai  posti  di  lavoro  presso  gli  enti
pubblici. 
    In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere  servizio
entro il termine che sara' stabilito dall'IVASS.  Eventuali  proroghe
di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi. 
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati  motivi,  non  prendono  servizio  entro  il  prescritto
termine decadono dalla nomina stessa.