Art. 10 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
    Le  comunicazioni  di  avvio  del  procedimento   di   nomina   e
assegnazione ed eventuali altre  comunicazioni  verranno  indirizzate
alla PEC  fornita  dal  candidato  in  sede  di  presentazione  della
domanda. 
    L'Agenzia  procede   all'assunzione   dei   candidati   utilmente
classificati che siano in possesso dei requisiti di cui  all'art.  1.
Essi sono nominati  in  prova  come  coordinatore  al  primo  livello
stipendiale. 
    Al termine del periodo di prova della  durata  di  sei  mesi,  le
persone nominate, se  riconosciute  idonee,  conseguono  la  conferma
della  nomina  con  la  stessa  decorrenza  di   quella   in   prova;
nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e'  prorogato,
per una sola volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Le persone nominate devono prendere servizio presso  la  sede  di
lavoro cui sono assegnate  entro  il  termine  comunicato;  eventuali
proroghe del termine sono concesse solo per giustificati  motivi.  Se
rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza  di  giustificati
motivi, non  prendono  servizio  entro  il  termine,  decadono  dalla
nomina, come previsto dal regolamento del personale dell'Agenzia.