Art. 7 
 
                    Identificazione dei candidati 
                  per la partecipazione alle prove 
 
    Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di  carta
di identita' o  di  uno  dei  documenti  di  riconoscimento  previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le  previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire un  valido
documento di identita'. I  candidati  devono  inoltre  presentare  la
ricevuta  rilasciata  dal  sistema  informatico  al   momento   della
compilazione on-line della domanda.