Art. 9 Autocertificazioni richieste per l'assunzione Ai fini dell'assunzione dovra' essere autocertificato il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalita' previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 1, punto 8 (compatibilita' con le funzioni da svolgere presso l'Agenzia), sara' richiesto di rendere dichiarazioni relative all'eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi pendenti. Saranno oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione nonche' i procedimenti penali pendenti. Ai candidati verra' richiesto di autocertificare di aver tenuto condotta incensurabile e comunque di non aver adottato comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. In relazione allo specifico contesto di impiego e laddove sussista per l'Agenzia l'esigenza di abilitare il candidato alla trattazione di informazioni classificate ai sensi dell'art. 42 della legge n. 124/2007, l'Agenzia si riserva la possibilita' di avviare, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 5/2015, le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza (NOS).