IL CAPO DELLA POLIZIA direttore generale della pubblica sicurezza Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, l'art. 26, concernente le qualita' di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, in materia di accesso ai documenti amministrativi e i relativi atti attuativi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6, circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» come modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l'art. 28, che dispone che «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identita' digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, recante «Regolamento concernente modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che ha previsto che «le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori»; Visto l'art. 6, comma 2, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015, nel quale e' disposto che «non e' piu' applicabile, altresi', nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, recante «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno cessato l'attivita' agonistica nell'anno 2021; Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di diciotto atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di diciotto atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, con la qualifica di agente. 2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati all'art. 8 del presente bando. 3. I diciotto posti messi a concorso sono ripartiti come segue: a) un atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialita' 100 mt. - Federazione italiana di atletica leggera (codice AL08); b) un atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialita' 800 mt. - Federazione italiana di atletica Leggera (codice AL09); c) un atleta, di sesso maschile, disciplina beach volley - Federazione italiana pallavolo (codice BV01); d) un atleta, di sesso femminile, disciplina beach volley - Federazione italiana pallavolo (codice BV02); e) un atleta, di sesso maschile, disciplina canoa, specialita' canoa canadese, «C2 500 mt.» voga destra - Federazione italiana canoa kayak (codice CA06); f) un atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio, specialita' «quattro di coppia», categoria «senior» - Federazione italiana canottaggio (codice CA07); g) due atleti, di sesso maschile, disciplina curling, specialita' «team men», «mixed doubles» - Federazione italiana sport del ghiaccio (codice CU02); h) un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto specialita' 50 mt. stile libero, 100 mt. stile libero - Federazione italiana nuoto (codice NU07); i) due atleti, di sesso maschile, disciplina nuoto in acque libere, specialita' 10 km - Federazione italiana nuoto (codice NU08); l) un atleta, di sesso femminile, disciplina pattinaggio artistico su ghiaccio, specialita' singolo, team event - Federazione italiana sport del ghiaccio (codice PA03); m) due atleti, di sesso maschile, disciplina pattinaggio velocita' su ghiaccio «short track», specialita' staffetta, 500 mt., 1000 mt., 1500 mt. - Federazione italiana sport del ghiaccio (codice PA04); n) un atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria kg 52 - Federazione pugilistica italiana (codice PU06); o) un atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria kg 80 - Federazione pugilistica italiana (codice PU07); p) un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo terza linea ala, n. 6 - 7 - Federazione italiana rugby (codice RU09); q) un atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialita' fioretto - Federazione italiana scherma (codice SC05). 4. Nel caso in cui i posti previsti per una o piu' delle discipline/specialita' sopra indicate non risultassero coperti, l'amministrazione puo' assegnarli ad altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al precedente comma 3.