IL CAPO DELLA POLIZIA 
             direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme  sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia  di  Stato,  alla  Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
l'art. 26, concernente le qualita' di condotta di cui  devono  essere
in possesso i candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»  e,  in  particolare,  gli  articoli  22  e
seguenti, in materia di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  i
relativi atti attuativi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio  2001,  n.  53,  recante
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,
circa le qualita' di condotta che devono  possedere  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE»  come
modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  modificato
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  recante  il  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare  l'art.
28, che dispone che «Per particolari discipline sportive indicate dal
bando di concorso,  i  limiti,  minimo  e  massimo  di  eta'  per  il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di  polizia
e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco   sono   fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e,
in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica,  delle  domande  per  la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8,  comma  1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive,  a  norma  dell'articolo  1,
commi 2 e 3, della  legge  1°  dicembre  2018,  n.  132,  al  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95»; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e  al
predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia»; 
    Visto l'art. 77 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto  la  costituzione
dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
2003,  n.  393,  recante  «Regolamento  concernente   modalita'   per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato -  Fiamme
Oro»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, recante il «Regolamento  recante  disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17  dicembre  2015,  n.  207,  che  ha  previsto  che  «le
disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione
alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale
militare delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare o civile e del Corpo  nazionale  dei  Vigili  del  fuoco  da
destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori»; 
    Visto l'art. 6, comma 2, del  succitato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 207/2015, nel quale e' disposto che «non e'  piu'
applicabile, altresi', nessuna disposizione di natura regolamentare o
amministrativa,  che  preveda  limiti  di  altezza  in   materia   di
reclutamenti del personale delle Forze  armate  e  per  l'accesso  ai
ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento  militare  e
civile e del Corpo dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, recante  «Regolamento  recante  le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre  2014
recante «Definizione delle caratteristiche del sistema  pubblico  per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini  e  imprese  (SPID),
nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema  SPID  da
parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; 
    Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti  che
hanno cessato l'attivita' agonistica nell'anno 2021; 
    Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli,
per l'assunzione di diciotto atleti da assegnare ai  gruppi  sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per  l'assunzione
di diciotto atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di  Stato
- Fiamme Oro», che  saranno  inquadrati  nel  ruolo  degli  agenti  e
assistenti della Polizia di Stato, con la qualifica di agente. 
    2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti,  riconosciuti  di
interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o
dalle Federazioni  sportive  nazionali,  in  possesso  dei  requisiti
previsti per l'accesso al ruolo  degli  agenti  ed  assistenti  della
Polizia di Stato  e  di  almeno  uno  dei  titoli  sportivi  elencati
all'art. 8 del presente bando. 
    3. I diciotto posti messi a concorso sono ripartiti come segue: 
      a) un atleta, di sesso maschile, disciplina  atletica  leggera,
specialita' 100  mt.  -  Federazione  italiana  di  atletica  leggera
(codice AL08); 
      b) un atleta, di sesso maschile, disciplina  atletica  leggera,
specialita' 800  mt.  -  Federazione  italiana  di  atletica  Leggera
(codice AL09); 
      c) un atleta, di sesso  maschile,  disciplina  beach  volley  -
Federazione italiana pallavolo (codice BV01); 
      d) un atleta, di sesso femminile,  disciplina  beach  volley  -
Federazione italiana pallavolo (codice BV02); 
      e) un atleta, di sesso maschile, disciplina canoa,  specialita'
canoa canadese, «C2 500 mt.» voga destra - Federazione italiana canoa
kayak (codice CA06); 
      f)  un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  canottaggio,
specialita' «quattro di coppia»,  categoria  «senior»  -  Federazione
italiana canottaggio (codice CA07); 
      g)  due  atleti,  di  sesso   maschile,   disciplina   curling,
specialita' «team men», «mixed doubles» - Federazione italiana  sport
del ghiaccio (codice CU02); 
      h) un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto  specialita'
50 mt. stile libero, 100 mt.  stile  libero  -  Federazione  italiana
nuoto (codice NU07); 
      i) due atleti, di sesso maschile,  disciplina  nuoto  in  acque
libere, specialita' 10 km - Federazione italiana nuoto (codice NU08); 
      l)  un  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  pattinaggio
artistico su ghiaccio, specialita' singolo, team event -  Federazione
italiana sport del ghiaccio (codice PA03); 
      m)  due  atleti,  di  sesso  maschile,  disciplina  pattinaggio
velocita' su ghiaccio «short track», specialita' staffetta, 500  mt.,
1000 mt., 1500 mt. - Federazione italiana sport del ghiaccio  (codice
PA04); 
      n)  un  atleta,  di  sesso  femminile,   disciplina   pugilato,
categoria kg 52 - Federazione pugilistica italiana (codice PU06); 
      o) un atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria
kg 80 - Federazione pugilistica italiana (codice PU07); 
      p) un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a  15,  ruolo
terza linea ala, n. 6 - 7 - Federazione italiana rugby (codice RU09); 
      q)  un  atleta,  di   sesso   maschile,   disciplina   scherma,
specialita' fioretto - Federazione italiana scherma (codice SC05). 
    4. Nel caso in  cui  i  posti  previsti  per  una  o  piu'  delle
discipline/specialita'  sopra  indicate  non  risultassero   coperti,
l'amministrazione puo' assegnarli ad altra disciplina/specialita' tra
quelle indicate al precedente comma 3.