Art. 10 
 
     Graduatorie finali di merito e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. La commissione esaminatrice forma  le  graduatorie  di  merito
relative  alle  singole  discipline/specialita'   sportive   elencate
all'art. 1, comma 3, sulla base del  punteggio  finale  attribuito  a
ciascun candidato, ai sensi dell'art. 8. 
    2. A parita' di merito, sono  applicate  le  preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 
    3. Il decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della
Pubblica Sicurezza di approvazione della graduatoria di merito  e  di
dichiarazione dei vincitori e' pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed  e'  altresi'
consultabile sul sito istituzionale www.poliziadistato.it