Art. 10 Graduatorie finali di merito e dichiarazione dei vincitori 1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialita' sportive elencate all'art. 1, comma 3, sulla base del punteggio finale attribuito a ciascun candidato, ai sensi dell'art. 8. 2. A parita' di merito, sono applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 3. Il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' altresi' consultabile sul sito istituzionale www.poliziadistato.it