Art. 11 
 
           Ammissione dei vincitori al corso di formazione 
 
    1. I vincitori del concorso sono nominati  allievi  agenti  della
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del  prescritto  corso  di
formazione. 
    2. I vincitori che non si presentano, senza giustificato  motivo,
nella sede  e  nel  termine  loro  assegnato  per  la  frequenza  del
prescritto corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla  nomina
ed al loro posto  sono  chiamati  altri  candidati  idonei,  seguendo
l'ordine  della  graduatoria  finale  del  rispettivo  concorso.   Si
applicano le disposizioni dell'art. 3, comma 7-septies,  del  decreto
legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni.