Art. 11 Ammissione dei vincitori al corso di formazione 1. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione. 2. I vincitori che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale del rispettivo concorso. Si applicano le disposizioni dell'art. 3, comma 7-septies, del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni.