Art. 8 
 
                          Titoli valutabili 
 
    1. La commissione esaminatrice  valuta  esclusivamente  i  titoli
sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive  nazionali
ed  acquisiti  negli  ultimi  dodici  mesi  precedenti  la  data   di
pubblicazione del presente bando, che devono corrispondere  a  quelli
di seguito elencati: 
      a) campione  olimpico;  secondo  classificato  alle  Olimpiadi;
terzo classificato alle Olimpiadi; record  olimpico;  finalista  alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30; 
      b)  campione  mondiale;  secondo  classificato  al   campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista  al  campionato  mondiale;  partecipazione  al   campionato
mondiale: fino a punti 25; 
      c) vincitore di coppa  del  mondo;  secondo  classificato  alla
coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del  mondo;  finalista
alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa  del  mondo:  fino  a
punti 20; 
      d)  campione  europeo;  secondo  classificato   al   campionato
europeo; terzo classificato al campionato  europeo;  record  europeo;
finalista  al  campionato  europeo;  partecipazione   al   campionato
europeo: fino a punti 15; 
      e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino  a  punti
12; 
      f)  campione  italiano  assoluto;   secondo   classificato   al
campionato  italiano  assoluto;  terzo  classificato  al   campionato
italiano assoluto;  record  italiano  assoluto;  Campionato  italiano
assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono;  dal
decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto:  fino  a
punti 12; 
      g) campione italiano  di  categoria;  secondo  classificato  al
campionato italiano di categoria; terzo  classificato  al  campionato
italiano di  categoria;  record  italiano  di  categoria;  Campionato
italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal  settimo
al nono; dal decimo al dodicesimo; dal  tredicesimo  al  quindicesimo
posto: fino a punti 10; 
      h) componente la squadra nazionale  assoluta  -  convocato  per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 10; 
      i) componente la squadra nazionale di categoria - convocato per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 8; 
      l) graduatoria federale nazionale  assoluta:  classificato  dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 10; 
      m) graduatoria federale nazionale  di  categoria:  classificato
dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8; 
      n) partecipazione al campionato nazionale di rugby  serie  «TOP
10»: oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a  scalare
fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10; 
      o) partecipazione al campionato nazionale  di  rugby  serie  A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare  fino
ad un minimo di una presenza: fino a punti 6. 
    2. La suddetta commissione esaminatrice  valutera',  altresi',  i
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali: 
      a) 1. diploma di laurea: punti 2; 
        2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 
        3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 
      b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1; 
      c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. 
    I punteggi previsti al comma 2, lettera  a),  punto  1,  ed  alla
lettera b) non sono cumulabili tra loro. 
    3. La valutazione dei titoli di cui ai commi 1 e 2  del  presente
articolo e' limitata a quelli posseduti alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso. 
    4. I titoli valutati ed i relativi  punteggi  sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della commissione, e costituiscono parte integrante  degli
atti del concorso. 
    5. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art.  8  e
per l'attribuzione dei relativi punteggi.