Art. 8 Titoli valutabili 1. La commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali ed acquisiti negli ultimi dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, che devono corrispondere a quelli di seguito elencati: a) campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30; b) campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25; c) vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20; d) campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15; e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino a punti 12; f) campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12; g) campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; record italiano di categoria; Campionato italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10; h) componente la squadra nazionale assoluta - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10; i) componente la squadra nazionale di categoria - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8; l) graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 10; m) graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8; n) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie «TOP 10»: oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10; o) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A: oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 6. 2. La suddetta commissione esaminatrice valutera', altresi', i seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali: a) 1. diploma di laurea: punti 2; 2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1; c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. I punteggi previsti al comma 2, lettera a), punto 1, ed alla lettera b) non sono cumulabili tra loro. 3. La valutazione dei titoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 4. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della commissione, e costituiscono parte integrante degli atti del concorso. 5. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art. 8 e per l'attribuzione dei relativi punteggi.