Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La Commissione esaminatrice, nominata con decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, e'  presieduta  da  un  prefetto  o  da  un  dirigente
generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e'  composta  da
un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove  di
esame non inferiore a quattro, dei quali almeno due non  appartenenti
all'Amministrazione  emanante  e   individuati   tra   i   professori
universitari. 
    Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun  componente,  un
membro supplente,  per  le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  del
componente  effettivo.  Per  le  prove  di  lingua  straniera  e   di
informatica,  il  giudizio  e'   espresso   dalla   commissione   con
l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste  nel
presente bando di concorso e di un esperto di  informatica.  Ove  non
sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si  applicano
le  disposizioni  di  cui  all'art.  9,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Le funzioni  di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  ovvero
da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile  dell'interno
di equivalente qualifica  in  servizio  presso  il  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile.