Art. 8 Prove di esame Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. Le prove scritte consistono nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici. La prima prova scritta verte su psicologia generale e la seconda prova scritta verte su psicologia sociale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui al presente articolo, sulle seguenti materie: a) psicologia dell'emergenza; b) psicometria e statistica applicata alle discipline psicologiche; c) normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).