Art. 8 
 
                           Prove di esame 
 
    Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e  da  una
prova orale. 
    Le prove scritte consistono nella stesura di un elaborato  oppure
nella risposta sintetica a  quesiti,  senza  l'ausilio  di  strumenti
informatici. 
    La prima prova scritta verte su psicologia generale e la  seconda
prova scritta verte su psicologia sociale. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano  riportato
in ciascuna  prova  scritta  una  votazione  non  inferiore  a  21/30
(ventuno/trentesimi). 
    La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte di cui al presente articolo, sulle seguenti materie: 
      a) psicologia dell'emergenza; 
      b)  psicometria  e   statistica   applicata   alle   discipline
psicologiche; 
      c) normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; 
      d) ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con  particolare
riferimento al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della Difesa civile e ordinamento del personale del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
    Nell'ambito della prova orale e' accertata  la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della  domanda  tra  inglese,  francese,  spagnolo  e  tedesco  e  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
    La prova orale si intende superata se il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).