Art. 9 
 
              Titoli valutabili a parita' di punteggio 
 
    La Commissione esaminatrice valuta, a  parita'  di  punteggio,  i
seguenti titoli,  tenendo  conto,  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria di merito di cui al  successivo  articolo,  del  seguente
ordine di preferenza: 
      a) abilitazione professionale correlata alla laurea  magistrale
in psicologia (LM-51); 
      b) dottorato di ricerca afferente  alla  laurea  magistrale  in
psicologia (LM-51); 
      c)  lauree  magistrali  diverse  da  quella  considerata  quale
requisito di partecipazione al presente concorso.