Art. 4 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento, sara' costituita in conformita' alle disposizioni di cui al vigente «Regolamento delle procedure di reclutamento per l'assunzione all'INPS del personale non dirigente a tempo indeterminato», approvato con determinazione presidenziale n. 162 del 7 novembre 2017, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificati e integrati. 2. Per ciascun componente nominato e' previsto un componente supplente. 3. La Commissione e' integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 4. Un terzo dei posti di componente della Commissione e' riservato alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'Istituto appartenente all'area C. 5. Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unita', la Commissione esaminatrice potra' essere integrata di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria e di un segretario aggiunto, ai fini della suddivisione in sottocommissioni, ai sensi dell'art. 35 quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 6. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali.