Art. 4 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  La  Commissione   esaminatrice,   nominata   con   successivo
provvedimento, sara' costituita in conformita' alle  disposizioni  di
cui al vigente  «Regolamento  delle  procedure  di  reclutamento  per
l'assunzione  all'INPS  del   personale   non   dirigente   a   tempo
indeterminato», approvato con determinazione presidenziale n. 162 del
7 novembre 2017, di cui all'art. 9 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  all'art.  35  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificati  e
integrati. 
    2. Per ciascun componente  nominato  e'  previsto  un  componente
supplente. 
    3.  La  Commissione  e'  integrata  da  membri  aggiunti  per  la
valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle  competenze
informatiche. 
    4.  Un  terzo  dei  posti  di  componente  della  Commissione  e'
riservato alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da  un
funzionario dell'Istituto appartenente all'area C. 
    5. Qualora i candidati che abbiano  sostenuto  le  prove  scritte
superino le 1.000 unita', la Commissione esaminatrice  potra'  essere
integrata di un numero di componenti pari a quello della  Commissione
originaria e di un segretario aggiunto, ai fini della suddivisione in
sottocommissioni,  ai  sensi  dell'art.   35   quater   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 3, comma
1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e dell'art.  9,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    6. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione,  stabilisce
i criteri e le modalita' di valutazione  dei  titoli  e  delle  prove
concorsuali.