Art. 5 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. La procedura di concorso si articola nelle seguenti fasi: 
      a) una prova scritta, secondo la disciplina di cui all'art.  6.
Il superamento della prova scritta costituisce requisito  di  accesso
alla prova orale; 
      b) una fase di valutazione dei titoli di cui all'art. 7; 
      c) una prova orale, secondo la disciplina di cui all'art. 8.