Art. 5 Procedura concorsuale 1. La procedura di concorso si articola nelle seguenti fasi: a) una prova scritta, secondo la disciplina di cui all'art. 6. Il superamento della prova scritta costituisce requisito di accesso alla prova orale; b) una fase di valutazione dei titoli di cui all'art. 7; c) una prova orale, secondo la disciplina di cui all'art. 8.