Art. 9 Graduatorie finali 1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma, per ciascuna selezione tra quelle indicate all'art. 1, comma 1, la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma del punteggio riportato nella prova scritta, del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e del voto riportato nella prova orale, fino ad un totale massimo di 75. 2. A seguito della verifica formale, da parte della Direzione centrale risorse umane, della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, della documentazione presentata da parte dei candidati nonche' dei titoli di studio dichiarati, sara' redatta la graduatoria finale e quella specifica dei vincitori. 3. In caso di parita' di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o piu' candidati si classifichino nella stessa posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 5. Le graduatorie finali e quelle specifiche dei vincitori sono sottoposte al Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la relativa approvazione e sono pubblicate sul sito istituzionale dell'INPS al seguente indirizzo: http://www.inps.it/. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. 6. Le graduatorie finali, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 165/2001, rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data di approvazione. 7. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili, a qualsiasi titolo, potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria, entro i termini di validita' della stessa.