Art. 14 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica - tenuto conto della specialita' della  procedura  alla  luce
delega conferita ai sensi dell'art. 35, comma 5, decreto  legislativo
30 marzo 2011, n. 165 - la disciplina  regolamentare  in  materia  di
concorsi dell'amministrazione destinataria del presente bando. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  per  il  Lazio
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
dalla stessa data. 
    4. Resta ferma la facolta' della Commissione  RIPAM  di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso  per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
      Roma, 2 novembre 2022 
 
             Per il Dipartimento della funzione pubblica 
                                Fiori 
 
           Per il Ministero dell'economia e delle finanze 
                              Castaldi 
 
                    Per il Ministero dell'interno 
                              Perrotta