Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le  competenze
delle commissioni esaminatrici. 
    2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione
RIPAM,  ferme  le  competenze  delle  commissioni  esaminatrici,   si
avvarra' anche di Formez PA. 
    3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di  seguito
indicata e che si articola attraverso: 
      a) una prova selettiva scritta distinta per i  codici  concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell'art.
6 (Prova scritta); 
      b) una prova selettiva orale, distinta per i codici concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell'art.  7
(Prova orale), riservata ai candidati che  hanno  superato  la  prova
scritta di cui alla lettera a); 
      c) la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di
cui al precedente art. 1, comma  1,  che  verra'  effettuata  con  le
modalita' previste dall'art. 8  (Valutazione  dei  titoli  e  stesura
delle graduatorie di merito), solo a seguito dell'espletamento  della
prova orale con esclusivo riferimento ai candidati  risultati  idonei
alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli  stessi  nella
domanda di partecipazione. 
    La  prova  di  cui  alla  precedente  lettera  a)  si   svolgera'
esclusivamente  mediante  l'utilizzo  di  strumenti   informatici   e
piattaforme digitali, anche in  sedi  decentrate  e  anche  con  piu'
sessioni  consecutive  non  contestuali,  assicurando   comunque   la
trasparenza e l'omogeneita' delle  prove  somministrate  in  modo  da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    La prova di cui alla precedente lettera b) puo' essere svolta  in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e
digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che
assicurino  la  pubblicita'  della  stessa  e  l'identificazione  dei
partecipanti, nonche' la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro
tracciabilita'. 
    4. La commissione esaminatrice nominata per ciascuno  dei  codici
concorso di cui all'art. 1, comma 1, redigera' la graduatoria  finale
di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova  scritta,  nella
prova orale e nella valutazione dei titoli. 
    5. I primi classificati nell'ambito della graduatoria  finale  di
merito, validata ai sensi del successivo art.  10  dalla  Commissione
RIPAM, in numero pari ai  posti  disponibili  e  tenuto  conto  delle
riserve dei posti di cui  al  precedente  art.  1,  saranno  nominati
vincitori   e   assegnati   all'amministrazione    interessata    per
l'assunzione a  tempo  indeterminato,  secondo  quanto  previsto  dal
successivo art. 11 del presente bando.