Art. 5 Commissioni esaminatrici 1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per ciascun profilo concorsuale o per piu' profili concorsuali di cui al precedente art. 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 2. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, la Commissione esaminatrice puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art. 6 del presente bando, la Commissione RIPAM puo' nominare appositi comitati di vigilanza. 4. Secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, le sottocommissioni e i comitati di vigilanza sulla base di nominativi individuati, nel rispetto dei principi della parita' di genere, attraverso il portale di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalita' e competenza.