Art. 5 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
    1. La Commissione RIPAM nomina la  commissione  esaminatrice  per
ciascun profilo concorsuale o per piu' profili concorsuali di cui  al
precedente art. 1, comma 1,  sulla  base  dei  criteri  previsti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487.  La
commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte le
fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di
merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri
aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua  inglese  e
delle competenze informatiche. 
    2. Secondo quanto disposto  dall'art.  249  del  decretolegge  19
maggio 2020, n. 34,  la  Commissione  esaminatrice  puo'  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
    3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art.  6  del
presente bando, la Commissione RIPAM puo' nominare appositi  comitati
di vigilanza. 
    4.  Secondo  quanto  disposto   dall'art.   2,   comma   7,   del
decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la  Commissione  RIPAM  nomina  le
commissioni  esaminatrici,  le  sottocommissioni  e  i  comitati   di
vigilanza sulla base di  nominativi  individuati,  nel  rispetto  dei
principi della parita'  di  genere,  attraverso  il  portale  di  cui
all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  tra
soggetti in possesso di requisiti di  comprovata  professionalita'  e
competenza.