Art. 8 
 
 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 
 
    1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici  concorso  di
cui al  precedente  art.  1,  comma  1,  e'  effettuata  da  ciascuna
commissione esaminatrice, anche mediante  il  ricorso  a  piattaforme
digitali, dopo lo svolgimento della prova  orale  nei  confronti  dei
soli candidati che hanno superato la stessa. 
    2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli  dichiarati
dai candidati negli appositi spazi della  domanda  di  ammissione  al
concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando.  Sono  valutati
solo  i  titoli  inseriti  negli  appositi  spazi  della  domanda  di
ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie
per la valutazione. 
    3.  Ai  titoli  di  studio  e'  attribuito  un   valore   massimo
complessivo di 10 punti sulla base dei seguenti criteri: 
      1,5  punti  per  votazione  da  centosette  a   centodieci   su
centodieci con riferimento al voto di laurea relativo  al  titolo  di
studio conseguito con miglior profitto nell'ambito  di  quelli  utili
per l'ammissione al concorso; 
      ulteriori 0,5 punti in caso di votazione  con  lode  conseguita
per il titolo di cui al punto precedente; 
      1,5 punti per ogni diploma di laurea,  laurea  specialistica  o
laurea  magistrale  non  indicato  quale  requisito  ai  fini   della
partecipazione al concorso; 
      1 punto per ogni laurea  triennale  con  esclusione  di  quelle
propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale  indicata
quale requisito ai fini della partecipazione o  gia'  ricompresa  nel
punto precedente; 
      2,5 punti  per  ogni  dottorato  di  ricerca  ulteriore  e  non
indicato quale requisito ai fini della partecipazione al concorso; 
      2 punti per ogni diploma di specializzazione  ulteriore  e  non
indicato quale requisito ai fini della partecipazione al concorso; 
      2 punti per il diploma di alta specializzazione e  ricerca  nel
patrimonio  culturale  rilasciato   ai   sensi   dell'art.   67   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 non indicato quale  requisito  ai
fini della partecipazione al concorso; 
      1 punto  per  ogni  master  universitario  di  secondo  livello
ulteriore e non indicato quale requisito ai fini della partecipazione
al concorso. 
    4.  Ai  titoli  di  servizio  e'  attribuito  un  valore  massimo
complessivo  di  20 punti,  in  base   all'esperienza   professionale
maturata alla data di scadenza dei termini per la presentazione della
domanda di partecipazione, sulla base dei seguenti criteri: 
      1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata  con
qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica  amministrazione
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in  attivita'  lavorative  specificamente  riferite  al  profilo
professionale per cui si concorre, per un massimo di 10 punti; 
      5 punti per ogni semestre di esperienza professionale acquisita
mediante attivita' di tirocinio presso  il  Ministero  della  cultura
nell'ambito dei programmi previsti ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis,
del decretolegge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con  modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e dell'art. 2  del  decreto-legge  8
agosto 2013, n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
ottobre 2013, n. 112, fino ad un massimo di 10 punti. 
    Nel caso  di  periodi  inferiori  all'anno,  per  ciascuna  delle
suddette  tipologie  di  titoli  di  servizio,  il  punteggio   sara'
attributo proporzionalmente (quindi per dodicesimi) considerando come
mese intero frazioni  di  mese  superiori  a quindici  giorni  e  non
conteggiando quelle inferiori. 
    5. Ultimata la prova selettiva orale di cui al precedente art. 7,
le commissioni esaminatrici stileranno le relative graduatorie finali
di merito per ciascun codice concorso di cui all'art. 1, comma 1, del
presente bando, sulla base del punteggio  complessivo  conseguito  da
ciascun candidato nella  prova  scritta,  nella  prova  orale  e  del
punteggio attribuito in sede di valutazione  dei  titoli  di  cui  al
presente articolo. 
    6. Le graduatorie finali di merito  sono  trasmesse  da  ciascuna
commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.