Art. 14 Graduatorie di merito 1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata, tenendo conto delle riserve e preferenze dei posti di cui ai successivi commi 2 e 3, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando: a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; b) il punteggio riportato nella prova orale; c) un terzo del punteggio espresso in trentesimi, attribuito nell'accertamento della lingua inglese; d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; e) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Nella formazione della graduatoria di ciascun concorso, la commissione esaminatrice terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. Se un concorrente, inserito in graduatoria, rientra in entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su quella prevista a favore della categoria dei marescialli. I posti eventualmente non ricoperti dagli appartenenti alle categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, secondo quanto previsto al precedente art. 1, comma 2. 3. Nella formazione della graduatoria di ciascun concorso, la commissione esaminatrice terra' conto, altresi', a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 4. La graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1 sara' approvata con decreto dirigenziale della Direzione generale per il personale militare. 5. Ferme restando le riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), se i posti messi a concorso per una o piu' delle suddette categorie non sono, in tutto o in parte, ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere devoluti ai concorrenti idonei in altre categorie, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, all'uopo formata dalla commissione. 4. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 5 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 6. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con distinti decreti dirigenziali, che saranno pubblicati nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel portale dei concorsi on-line.