Art. 14 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. La  graduatoria  di  merito  degli  idonei  per  ciascuno  dei
concorsi di cui al precedente art. 1  sara'  formata,  tenendo  conto
delle riserve e preferenze dei posti di cui ai successivi commi  2  e
3,  secondo  l'ordine  dei  punteggi  conseguiti   dai   concorrenti,
calcolati sommando: 
      a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) un terzo del punteggio espresso  in  trentesimi,  attribuito
nell'accertamento della lingua inglese; 
      d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      e) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera. 
    2. Nella formazione della graduatoria  di  ciascun  concorso,  la
commissione esaminatrice terra'  conto  della  riserva  dei  posti  a
favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo  15
marzo  2010,  n.  66  e  della  riserva  dei  posti  a  favore  degli
appartenenti al ruolo dei marescialli. Se un concorrente, inserito in
graduatoria,  rientra  in   entrambe   le   suddette   categorie   di
riservatari, la riserva di cui all'art. 645 del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66  prevale  su  quella  prevista  a  favore  della
categoria dei marescialli. I posti eventualmente non ricoperti  dagli
appartenenti alle categorie di  riservatari  di  cui  sopra  potranno
essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti  idonei
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, secondo quanto
previsto al precedente art. 1, comma 2. 
    3. Nella formazione della graduatoria  di  ciascun  concorso,  la
commissione esaminatrice terra' conto, altresi', a parita' di merito,
dei titoli di  preferenza,  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  dall'art.  73,
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98,  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione  delle  domande,  che  i  concorrenti  hanno
dichiarato  nella   domanda   di   partecipazione   o   in   apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla  medesima.  A  parita'  o  in
assenza di titoli di preferenza, sempre a parita'  di  merito,  sara'
preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2°
periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997,  come  aggiunto
dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 
    4. La graduatoria di merito  di  ciascuno  dei  concorsi  di  cui
all'art. 1, comma 1 sara' approvata con  decreto  dirigenziale  della
Direzione generale per il personale militare. 
    5. Ferme restando le riserve dei posti di cui all'art.  1,  comma
1, lettera b), se i posti messi a  concorso  per  una  o  piu'  delle
suddette categorie non sono, in  tutto  o  in  parte,  ricoperti  per
insufficienza di  concorrenti  idonei,  gli  stessi  potranno  essere
devoluti ai concorrenti idonei in altre categorie,  secondo  l'ordine
della  graduatoria  generale  di  merito,  all'uopo   formata   dalla
commissione. 
    4.  Saranno  dichiarati  vincitori   -   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma  5  -  i  concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei   commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    6. Le graduatorie dei concorrenti idonei  saranno  approvate  con
distinti decreti dirigenziali, che saranno  pubblicati  nel  Giornale
ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro  titolo
informativo, nel portale dei concorsi on-line.